Aperto un concorso pubblico indetto dalla Guardia di Finanza per l’anno 2018 finalizzato al reclutamento di 380 Allievi Finanzieri che saranno ammessi al corso di formazione.
Il bando pubblico è rivolto a VFP1 e VFP4.
Sarà possibile inoltrare la domande di partecipazione al bando fino al 15 giugno 2018
Per maggiori informazioni sul concorso Guardia di Finanza VFP1 VFP4 vi invitiamo a leggere il bando e a consultare il sito www.gdf.gov.it nella sezione ‘Concorsi’.
REQUISITI
Possono partecipare al bando per 380 allievi finanzieri i cittadini italiani che:
– abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che alla data del 6 luglio 2017 svolgono o hanno svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;
– godano dei diritti civili e politici;
– siano in possesso del diploma di istruzione secondaria:
– non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza o abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
– non siano, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati o condannati o non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
– non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
– siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;
– non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, per coloro che partecipano per il contingente ordinario, per inattitudine al volo o alla navigazione e, per coloro che partecipano per il contingente di mare, per inattitudine al volo;
– non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.