Concorso straordinario: le modifiche alla bozza

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14/07/2020
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Il Consiglio superiore della pubblica istruzione (Cspi) si è espresso sul concorso straordinario relativamente al Decreto dipartimentale del 23 aprile 2020.

La bozza si riferisce ai criteri che il Ministero fissa per la costituzione delle commissioni giudicatrici e i criteri per la prova scritta del concorso straordinario.

 

Le modifiche riguardano la prova scritta del concorso straordinario e il Ministero propone:

 

per i posti comuni:

  • cinque quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento;
  • un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare le conoscenze del candidato.

 

per i posti di sostegno:

 

  • cinque quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità;
  • un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta.

 

La durata della prova è pari a 150 minuti. E la prova viene considerata superata con un minimo di 56/80.

 

Ma quali sono nel dettaglio le modifiche alla bozza per il concorso straordinario?

 

All’art. 2, comma 1, lett. b), del Decreto Dipartimentale n. 510/2020 si propone di inserire il seguente periodo: «Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purché congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lett. c)».

Relativamente alla lettera b) dei commi 2 e 3 dell’art. 13 dello schema di decreto si propone che sia precisato – riguardo il quesito in lingua inglese, sia per i posti comuni che per i posti di sostegno – se le risposte possano essere date in lingua italiana. Ciò in considerazione che la capacità da accertare è riferita alla comprensione e non alla produzione linguistica.

Ancora, riguardo l’art. 13, al comma 9, il CSPI propone di modificare il punteggio assegnato al quesito di inglese riducendolo da 5 a 2,5, incrementando al contempo da 15,0 a 15,5 il punteggio di ciascuno dei cinque quesiti senza alterare il valore del punteggio complessivo (80).

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